Blog Post del 10 Maggio 2021 su newsgiuridichemms.blogspot.com
In un precedente post del novembre 2014 è stato affrontato il tema della natura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, con lo scopo di verificare se ad esse si applichi o meno il termine dilatorio previsto nell’art. 14, comma 1°, del D.L. n. 669/96 e s.m.i..
Visto il successo riscosso dal post, che ha avuto migliaia di visualizzazioni, pubblichiamo volentieri la recente sentenza della Corte di Appello di Roma, decisione che ha confermato l’inapplicabilità alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del termine dilatorio in questione, stante la loro natura di Enti Pubblici Economici, e che può essere letta integralmente tramite il link che segue.
Segnatamente la Corte di Appello ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (30/01/2008 n. 2031, 04/07/2014 n. 15304, 07/12/2016 n. 25048) dalla quale emerge la qualificazione delle Aziende Sanitarie “come enti, non solo operanti secondo i moduli di diritto privato, ma esplicitamente caratterizzati da una finalità di tipo imprenditoriale, a propria volta tipico indice rivelatore della natura economica dell’ente pubblico”.